Unrecognizable young woman showing on her smartphone screen a certificate of immunity against Covid19. Concept of travel and health protocols during the corona virus pandemic.

Ieri 6 dicembre 2021 é entrato in vigore il tanto discusso Super Green Pass, alcuni lo ritengono necessario per convincere le persone ancora restie a vaccinarsi, altri, già contrari al green pass basic lo considerano l’ennesima violazione della libertà individuale e di scelta. Della questione controversa ne parliamo con l’Avvocato Nannelli, che ringraziamo per la sua disponibilità al confronto.

Intervista all’Avvocato Nannelli: Super green pass lesivo della libertà o unico mezzo di contrasto alla pandemia?

Ultimenews.info: Avvocato Nannelli, da ieri 6 dicembre é entrato in vigore il Super Green Pass, lei si dice favorevole o contrario? E nello specifico analizzando il suddetto istituto, lo stesso è davvero così lesivo della libertà personale?

Avvocato Nannelli:Assolutamente contrario al GreenPass che reputo un istituto contraddittorio e lesivo della libertà di autodeterminazione di ogni individuo.

Già ad una prima analisi si rileva una incongruenza del suddetto istituto rispetto alla questione (cui lo stesso risulta strettamente correlato) della “vaccinazione”.

Se la facoltà di vaccinarsi o meno viene appunto rimessa alla “volonta” di ogni individuo (tranne che per i casi previsti dal DL 44/21) ecco che risulta stridente dover “limitare” quest’ultimo ed “imporgli” attraverso detto istituto di non poter accedere ad un determinato servizio o addirittura privarlo del proprio diritto al lavoro qualora questi propenda per la scelta di non vaccinarsi.

Di fatto si traduce in una sorta di obbligo surrettizio e velato alla vaccinazione

Detto istituto così come strutturato e applicato dal governo italiano suscita non poche perplessità ed appare frutto di una sperimentazione politica abbozzata, malriuscita e per certi versi anche in contrasto alle normative dell’Unione Europea.

A tale proposito occorre osservare come il Decreto-legge 23 luglio 2021 n° 105 all’articolo 3 elenca tutti i luoghi in cui l’accesso potrà avvenire con la seguente certificazione, ma all’articolo 4 al comma 2 lettera e) 2) afferma che l’articolo 9 comma 9 del Decreto-legge 22 aprile 2021 n° 52 è sostituito dal seguente: «9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021»

Ultimenews.info: Le cose, per ‘noi comuni mortali’ si complicano dunque, ci spiega Cosa vuol dire?

Avvocato Nannelli: “Vuol dire che il Green Pass sembrerebbe “nascere già morto” per disposizione di due regolamenti UE. Mi spiego meglio: se andiamo a leggere il contenuto del Regolamento UE 953/21 al paragrafo 36 in particolare, si scopre che un lasciapassare sanitario vaccinale (ovvero il green pass) previsto dal Decreto Legge 52 risulti illegittimo per violazione della norma sovranazionale, richiamata nel medesimo decreto legge.

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L. 236/86 del 5 luglio 2021 vi è la correzione del paragrafo 36, in cui si legge: “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto, il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”1

Il Regolamento Ue, quindi, prevede che non può essere “diversificato” chi ha scelto di non vaccinarsi e, il possesso di una certificazione verde, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione: cosa che purtroppo sta avvenendo. Pertanto, non sembrerebbe esserci la compatibilità richiesta all’articolo 4 del Decreto-legge del 23 luglio 2021 e dunque il Green Pass di fatto sembrerebbe finire con il differenziare (o peggio “discriminare”) di fatto i non-vaccinati, costringendoli de facto o al tampone permanente (spendendo per ognuno dai 15 ai 25 euro l’uno), o al vaccino, facendo credere che senza di esso non si possa più circolare liberamente.

Qualsiasi regolamento UE, come tutte le leggi promulgate dall’UE, ha forza di legge ed è sovranazionale, e quindi una legge nazionale non può contraddire una legislazione europea …

In ragione di ciò, il Green Pass sembrerebbe porsi in violazione dei principi e delle norme fondanti il nostro ordinamento che deve risultare compatibile con la normativa europea.

Inoltre, il Green Pass sembrerebbe violare la Convenzione Europea sui Diritti Umani all’art. 14 e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani all’art. 7 e all’art. 2, il quale stabilisce che “ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna”, nemmeno quelle “di opinione politica o di altro genere” o “di altra condizione”.

Il lasciapassare sanitario sembrerebbe altresì porsi in contrasto anche con la Risoluzione 2361 del Consiglio d’Europa approvata il 27/01/2021 che, al punto 7.3, vieta ogni forma di discriminazione per chi scelga di non vaccinarsi ed invita gli Stati ad assicurarsi che i cittadini siano informati in modo chiaro sulla non obbligatorietà del vaccino.

Le suddette considerazioni valgono a maggior ragione per il c.d. “Super Green Pass”

Super Green Pass contradditorio e lesivo senza obbligo vaccinale?

Ultimenews.info: Dunque sta dicendo che il GreenPass risulterebbe contraddittorio e lesivo in assenza di un vero e proprio obbligo alla vaccinazione?

Avvocato Nannelli: “Esatto. Ed infatti all’assenza di un obbligo vaccinale assistiamo ad una sorta di “regime sanzionatorio” che, fuori dalla cornice delle garanzie apprestate dall’art.32 Cost., non solo impatta sui diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, ma è ben più drastico di quanto sarebbe consentito fare a una legge che introducesse l’obbligo vaccinale entro i confini dell’art.32 Cost

Sotto certi aspetti trovo corretto affermare come il rapporto fra “Obbligo vaccinale” e “green pass si regga sul principio ”: simul stabunt aut simul cadent. Assenza dell’obbligo vaccinale e green pass rappresentano una contraddizione in termini: Se non c’è obbligo non può esserci sanzione e se c’è sanzione vuol dire che c’è un obbligo dissimulato, surrettiziamente introdotto sulla base di una presunzione di contagiosità del non vaccinato, peraltro smentita dalla stessa scienza, dal momento che le condizioni certificate dal green pass non costituirebbero una prova scientifica della non contagiosità.

Ne consegue un problema ulteriore che si incentra sulla irragionevole equiparazione dei presupposti cui è subordinato il rilascio del green pass. La condizione delle persone vaccinate, quella delle persone sottoposte al tampone con esito negativo e quella delle persone guarite dal covid, non sono coerentemente assimilabili rispetto alla finalità dichiarata della protezione e tutela della salute pubblica, non lo sono per esplicita ammissione della scienza.

Ma la violazione del principio di uguaglianza non si limita all’imperativo della razionalità che impone al legislatore di disciplinare uniformemente situazioni uguali e di diversificare per situazioni diverse. L’estensione del green pass all’accesso nelle scuole, nelle università, nei posti di lavoro chiama in campo valori costituzionali come il diritto allo studio che l’uguaglianza sostanziale garantisce ai capaci e meritevoli privi di mezzi. L’onerosità del tampone suggella definitivamente il green pass come una misura irragionevole rispetto alle finalità che si propone e vessatoria per quanti, nell’esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato, scelgono di non vaccinarsi o che, non essendo nelle condizioni di sostenere il costo dei tamponi, si ritrovano nella impossibilità di autodeterminarsi

Ultimenews.info: Dunque sarebbe stato preferibile introdurre l’obbligo alla vaccinazione indiscriminato?

Avvocato Nannelli:Non dico questo, ma da un punto di vista di “coesistenza giuridica” l’istituto del GreenPass sarebbe stato -se non altro- “coerente” con detta imposizione. Invece, così come previsto e disciplinato dal Governo il GrennPass calato in un contesto dove la sottoposizione al vaccino non risulta obbligatoria, si rivela un istituto subdolo ed illogico.

Grazie all’Avvocato Nannelli per averci dedicato del tempo, ricordiamo a chiunque volesse riprendere parte dell’intervista che é tenuto, trattandosi di esclusiva, a citare la fonte.

Di Erica Venditti

Erica Venditti, Classe 1981, giornalista pubblicista dal 2015. Ho conseguito in aprile 2012 il titolo di Dottore di Ricerca in Ricerca Sociale Comparata presso l’Università degli studi di Torino. Sono cofondatrice del sito internet www.pensionipertutti.it sul quale mi occupo quotidianamente di previdenza.