Riceviamo e pubblichiamo la denuncia dell’Avvocato Isabella Cusanno relativamente ad un caso di diritto del malato alle cure all’estero violato da malagestione, le sue parole:
Diritto alla salute e rapporti internazionali contro burocrazia
“In Italia esistono norme che assicurano al cittadino la possibilità di ottenere rimborsi per le spese effettuate all’estero in centri di altissima specializzazione, ove non sia possibile ottenerle in Italia tempestivamente. Queste norme prevedono che per ottenere l’autorizzazione la Regione individui centri sanitari locali idonei alla verifica della corrispondenza al requisito di legge, ossia l’impossibilità di ottenere in Italia tempestivamente la medesima terapia da svolgersi all’estero. Nel caso di diniego il cittadino ha la possibilità di ricorrere in opposizione presso il tribunale ordinario nella veste del giudice del lavoro. Il giudice del lavoro è sicuramente il più idoneo a valutare la tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito. Ma da qualche anno a questa parte l’opposizione si intendeva di competenza del giudice amministrativo e non più del giudice del lavoro. Non è una scelta da poco per il malato e per la famiglia del malato che si vedeva investita di onere finanziari ben più pesanti e soprattutto si doveva rivolgere ad un Giudice, quello amministrativo, tradizionalmente votato al ridimensionamento dei diritti soggettivi in interessi legittimi con la prevalenza dell’interesse dello stato su quello dei privati. Certo la dottrina e la giurisprudenza hanno tentato più volte di rimodellare le modalità di approccio alla domanda da parte del giudice amministrativo, ma la base di confronto rimane nei fatti la medesima: il Giudice Amministrativo per sua natura non può prescindere da analizzare gli interessi dello Stato e quindi finisce per rivalutare il diritto soggettivo in un modo o nell’altro. Infatti le pronunce non si sono fatte attendere con il rigetto delle domande proprio in funzione dell’interesse dello Stato a non gravare su un bilancio in passivo. A questo si aggiungono gli interessi dei centri privati che devono valutare la domanda e quindi respingerla o accoglierla, centri che sono spesso in sospetto di fallimento o prossimi allo stesso e che quindi preferiscono formalizzare la propria candidatura ad interventi sanitari che gli assicurano introiti a cinque zeri .
Dunque i centri sanitari negano l’autorizzazione, il Giudice Amministrativo valuta la questione nell’ottica del bilancio dello Stato, Il risultato è che il malato deve adattarsi nel bene e nel male alla sanità italiana, che non brilla neppure negli interventi che nulla hanno a che fare con l’altissima specializzazione.
La Cassazione a sezioni unite di recente ( 25 febbraio 2025 ) ha emesso una ordinanza ( 4847/2025) che conferma la competenza del giudice ordinario, Il giudice di rinvio doveva quindi uniformarsi senza problemi, ma si è registrata una profonda difficoltà ad accettare il risultato ed addirittura si è aperta una sorta di caccia aperta all’avvocato che l’aveva conseguita. E questo lascia perplessi ed apre molte domande alle quali non siamo in grado di rispondere. Non possiamo che augurarci che al cittadino italiano venga riconosciuto al più presto il diritto concreto ad accedere ai centri di altissima specializzazione all’estero se ne ha bisogno nella convinzione che solo questa concreta possibilità possa garantire non solo il diritto alla salute dello specifico malato, ma di tutti coloro che ne hanno necessità o che ne possono avere necessità, e nella convinzione che solo questa concreta possibilità di confrontarsi con la sanità attiva all’estero è il modo per assicurare la crescita del sistema sanitario italiano e per ovviare davvero al deficit del bilancio che altrimenti soffrirà in eterno a causa di voci in tutti i sensi passive”
Ringraziamo l’avvocato Cusanno per averci fatto comprendere meglio la situazione, se qualcuno dei nostri lettori si fosse trovato all’estero ed avesse avuto questa spiacevole situazione di violazione di un diritto non esiti a scriverci la propria esperienza nell’apposita sezione ‘commenti’ del portale.
